INDENNITA' DI MISSIONE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE La Segreteria Regionale ha recepito la nostra iniziativa, adoperandosi in ulteriori accertamenti che troverete sintetizzati nella lettera che segue questa premessa. . La sostanza alla luce di una nota del Servizio di Polizia Stradale ( restano esclusi dalla fattispecie che abilita alla liquidazione della missione, i servizi prestati su itinerari indicati dal Compartimento!!). . Troverete inoltre TRE (3) moduli, uno per la ricognizione dei servizi resi nell'ultimo quinquennio, l'altro per richiederne i relativi arretrati, ed infine, fino al momento in cui i Comandi non si uniformeranno a quanto richiesto, l'ultimo, per la liquidazione dei servizi che si dovranno effetuare d'ora innanzi !!! . Chiaramente ognuno dovrà personalmente procedere all'istanza, rammentandovi che la data di presentazione degli arretrati, fissa in termini di legge i cinque anni a ritroso per i quali si chiede la liquidazione!!!!! . FABRIZIO D'INGIULLO
 | modulo indennità |  | modulo indennità 2 |  | modulo indennità 3 |
... lettera Segreteria Regionale datata 22 ottobre 2008 Il Servizio Polizia Stradale ha provveduto a chiarire in via interpretativa con un nota che riportiamo di seguito le condizioni in cui spetta la corresponsione dell’indennità di missione per i servizi di Polizia Stradale. Si tratta di importanti novità che potranno comportare notevoli benefici a tutti i colleghi interessati, in quanto sono state specificate alcune circostanze che invece molti Uffici periferici non riconoscono come legittime per l’ottenimento dell’indennità in questione. Riportiamo la nota interpretativa del “Servizio Polizia Stradale”, nr. 300/A/1/36773/131/R/11/15 del 25.06.2008: ne consegue che, viceversa, da luogo alla corresponsione dell’indennità di trasferta in occasione dell’esecuzione dei servizi mirati che si esplicano come attività esclusiva e specifica di controllo del traffico e degli utenti con l’utilizzo delle apparecchiature speciali, (per es. i cosidetti servizi di contrasto delle “stragi del sabato sera”) svolte per più di 4 ore al di fuori della sede ordinaria di servizio ad una distanza non inferiore a 10 Km, secondo le prescrizioni indicate nell’ordine di servizio giornaliero e nell’ordine di servizio del capopattuglia”. Si precisa che i servizi a cui si fa riferimento sono in via esemplificativa i seguenti: “autovelox, telelaser, stragi del sabato sera, servizi con pesatrici mobili, etilometro, controlli a trasporti merci pericolose, controlli dei tempi di guida, repressione sovraccarichi e servizi interprovinciali per posti di controllo, servizi specifici comandati dal Compartimento Polizia Stradale al di fuori del piano compartimentale di vigilanza stradale, servizi di P.G., servizi di scorta, servizi ispettivi, etc “ In buona sostanza, vanno esclusi solamente i servizi di vigilanza stradale comandati sugli itinerari compartimentali assegnati alla Sezione. Per quanto riguarda, invece, l’individuazione del periodo minimo necessario perché possa essere riconosciuta l’indennità di missione, il calcolo deve iniziare dal momento della partenza dal territorio del comune dove è presente la sede di servizio sino a quando avviene il rientro. In via esemplificativa i sopradetti termini vanno individuati in coincidenza dei momenti in cui sarebbero avvenute le annotazioni “visto partire “ e “ visto arrivare”. Tali specificazioni sono necessarie in quanto di sovente i servizi che danno origine al diritto all’indennità di missione non coincidono con l’ inizio e la fine del turno di servizio. Infatti, i servizi specifici a cui ci riferiamo, nella maggior parte dei casi, hanno una durata di circa due o tre ore, ma ai fini del calcolo delle indennità va ricompreso anche il periodo per giungere sul posto e rientrare, nonché il tempo necessario per approntare le attrezzature e per smontarle. Per poter consentire ai nostri associati di richiedere l’indennità in questione abbiamo predisposto tre moduli specifici che potranno essere richiesti alla Segreteria Provinciale e ai Rappresentanti di Sezione SAP. Con il primo modulo si potrà richiedere la corresponsione dell’indennità ogni qualvolta ne ricorreranno le circostanze, attraverso il secondo modulo, invece, potranno essere richiesti gli atti al fine di istruire le istanze per richiedere la liquidazione dei servizi prestati nel quinquennio precedente (la prescrizione del termine decorre dalla data di presentazione della richiesta) ed infine il terzo per richiedere quindi gli arretrati non percepiti. LA SEGRETERIA REGIONALE
|